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Cassazione, sentenza 13 gennaio 2010, n. 368, sez. II civile

Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere - Erede legittimario pretermesso - Assunzione della qualità di erede - Positivo esperimento dell'azione di riduzione - Necessità - Possibilità di chiedere la divisione ereditaria o la collazione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.


In materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 554, 555 e 737.
Massime precedenti Vedi: n. 11831 del 1992, n. 20562 del 2008, n. 27556 del 2008.