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Cassazione, sentenza 22 febbraio 2011, n. 4283, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - A favore dei poveri - Indeterminatezza dei destinatari - Irrilevanza - Fondamento - Indicazione del soggetto onerato - Necessità - Limiti - Mancata individuazione dell'onerato - Conseguenza - Devoluzione dei beni al locale ente comunale di assistenza.


Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato.
(Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 628 e 630.
Massime precedenti Vedi: n. 4022 del 2007.