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Cassazione, sentenza 4 febbraio 2010, n. 2653, sez. II civile

Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Petizione di eredità – In genere (nozione, distinzioni) - Diritti dei terzi aventi causa a titolo oneroso dall'erede apparente - Salvezza degli effetti del loro acquisto - Condizione - Buona fede del terzo acquirente - Necessità - Prova - Oggetto.


In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 534 e 2697.
Massime precedenti Conformi: n. 4376 del 1980.
Massime precedenti Vedi: n. 2114 del 1966, n. 4130 del 1981.