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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 4 aprile 2011, n. 7630, sez. II civile

Urbanistica - Edilizia convenzionata - Immobili costruiti con concessione a contributo agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 1977 - Destinatario - Individuazione - Titolare della concessione edilizia a contributo agevolato o subentrante in essa - Sussistenza - Acquirente dell'immobile - Esclusione.


L'obbligo di contenere i prezzi di cessione di immobili, costruiti sulla base di concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, nei limiti della convenzione-tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, grava soltanto sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non sull'acquirente dell'immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 n. 10 artt. 5, 7 e 8.
Massime precedenti Conformi: n. 13006 del 2000.