Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016), coordinato con la legge
di conversione 30 giugno 2016, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione.". (16A04966)
(GU Serie Generale
n.153 del 2-7-2016)
Capo I
Misure a sostegno delle imprese
e di accelerazione
del recupero crediti
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese
possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi
a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o determinabili e
con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio
dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni
mobili((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio
dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)),
a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti
o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più
categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente
disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato
a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si
trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al
corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato
con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova
garanzia. ((Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche
per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie
merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste
dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua
di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità,
sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera
a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si
sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di
promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei
beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.))
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i
terzi)) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non
possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno prende
grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive e))
concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente
costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di
un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non
possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non
possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento
della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non
possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore,
se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia
e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non
possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato,
la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di
dieci anni, rinnovabile per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel
registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione
della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore
pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il
registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonchè le
modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente
informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di
certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire
l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa
di € 200.000 per l'anno 2016 e di € 100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione
del pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al
debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo avviso
scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio ((trascritto
nonchè al debitore del credito oggetto del pegno)), ha facoltà di
procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma
garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore
della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente
l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di
operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato
di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni
caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle
vendite pubbliche di cui all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione ((o cessione)) dei
crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita((,
dandone comunicazione al datore della garanzia));
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel
registro ((di cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto
del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i
criteri e le modalità di ((determinazione)) del corrispettivo
della locazione; ((il creditore pignoratizio comunica immediatamente per
iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni
della locazione pattuite con il relativo conduttore));
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel
registro ((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni
oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il
contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore
pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il
valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.
((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il
pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni
dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a
norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza
dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di
procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore
della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore
entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7.
Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare
istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perchè proceda, anche non
munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al
libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel
registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7.
L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su
istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e
anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto
stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione,
anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di
alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si
è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale
giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma
dell'art. 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della
garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti
a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del
contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto
dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione
del presidente del tribunale di cui all'art. 492-bis del codice di procedura
civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno
nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del
pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per
espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo
autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e
le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è
corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli
aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante.))
8. In caso di fallimento del debitore il creditore può
procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 7)), il debitore può agire in
giudizio per il risarcimento del danno ((quando l'escussione)) è
avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui ((alle
predette lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori
correnti di mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della
cessione,)) il corrispettivo della locazione ovvero il valore
comunicato a norma della disposizione ((di cui alla lettera d) )).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.
((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto,
titolo III, capo III, del codice civile.))
Art. 2
Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di
bene
immobile sospensivamente condizionato
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'art. 48 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-bis. - (Finanziamento alle imprese garantito da
trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). - 1. Il contratto
di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto
autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ((ai
sensi dell'art. 106)) può essere garantito dal trasferimento, in favore
del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare,
detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un
immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo,
sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma
5. ((La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente
condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui
all'art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.))
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di
avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purchè al proprietario sia
corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e
l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione
a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al
momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i
contratti in corso ((alla data di entrata in vigore della presente
disposizione)), per atto notarile, in sede di successiva modificazione
delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da
ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una
volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
successivamente all'iscrizione ipotecaria. ((Fatti salvi gli effetti
dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto
ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della
trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione
dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.))
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla
scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di
rimborso a rate mensili; o per oltre ((nove mesi)) dalla scadenza
anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo
termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi,
quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via
rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. ((Qualora
alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di
cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto
in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di
inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici
mesi)). ((Al verificarsi dell'inadempimento)) di cui al
presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso,
al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che hanno diritti
derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di
volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo
quanto previsto dal presente articolo((, precisando l'ammontare del
credito per cui procede)).
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della
dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del
tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto
di cui al comma 1. ((Il perito procede in conformità ai criteri di cui
all'art. 568 del codice di procedura civile. Non può procedersi alla nomina di
un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'art. 51 del
codice di procedura civile.)) Si applica l'art. 1349, primo comma, del codice
civile. ((Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove
possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di
stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al
creditore nonchè a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o
trascritto sull'immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo
precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare
note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni,
effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali
chiarimenti.))
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha
comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare
al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento,
verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento
della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero
al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore ((della differenza
di cui al comma 2)), qualora il valore di stima sia superiore
all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi
del trasferimento. Il contratto di finanziamento ((o la sua modificazione
a norma del comma 4)) contiene l'espressa previsione di un ((apposito
conto corrente bancario senza spese)), intestato al titolare del
diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo
pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito
inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di
cancellazione della condizione sospensiva ((ai sensi dell'art. 2668,
terzo comma del codice civile)), il creditore, anche unilateralmente,
rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a
norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5,
producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art.
2214 del codice civile.
10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente
articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui
al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso
l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del
creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede
all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il
quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di
esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a
quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima
del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il
giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione,
a norma dell'art. 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma
ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo,
titolo II, capo IV del codice di procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche
quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al
comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice
delegato perchè, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a
norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione
garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei
registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione
sospensiva.».
((13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto
a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1
produce gli effetti di cui all'art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in
luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma
5».))
Art. 3
Registro delle procedure di espropriazione forzata
immobiliari, delle
procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione
della crisi
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un
registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il
registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le
informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a
tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della
stabilità complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i
documenti relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di
ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonchè ai piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto
di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei
debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso
pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto
che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella
sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al
comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi
e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa
sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti ((di
cui all'art. 28, quarto comma, secondo periodo,)) del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto)). Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene
conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza
per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari
creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono
resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a
ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto
dirigenziale di cui alla lettera b).
((4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b),
sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della
stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione
del registro, prevedendo:
a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento
e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonchè i
tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a
ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle
informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in
presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato
munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo
dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la
copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito
l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di
documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi
contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati
secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e
di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia conforme
alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848.))
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del
commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o
d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la
pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata
l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza
dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma
sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti o della parte di essi,
oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già
avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al
creditore o terzo richiedente.
7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente
articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa
dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1,
commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della
Società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società
provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi
occorrenti.
8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa
di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al
monitoraggio del registro, nonchè l'eventuale entità della contribuzione
finanziaria da parte della Banca d'Italia.
Art. 4
Disposizioni in materia espropriazione forzata
1. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 492, terzo comma, è aggiunto in fine il
seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma
dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è
proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a
lui non imputabile.»;
b) all'art. 503, secondo comma, dopo le parole «dell'art.
568» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli
articoli 518 e 540-bis»;
c) all'art. 532, secondo comma, il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero
complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per
determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata
dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza
il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se
non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata
del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui
all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;
d) all'art. 560:
((01) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il
giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione
ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per
l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di
autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello
stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza,
ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per
il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile
alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è
perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento»;))
1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il
provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice
dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli
articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi
non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. ((Quando
nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero
documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale,
il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli
stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine,
non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà
atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto
notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine
assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode,
salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo
smaltimento o la distruzione»;))
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ((«Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno
diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta.))
La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può
essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge
con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati
e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
e) all'art. 569, quarto comma, le parole «può stabilire »
sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per
gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e
dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel
rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
((e-bis) all'art. 587, primo comma, le parole:
«costituisce titolo esecutivo per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti:
«è attuato dal custode a norma dell'art. 560, quarto comma»;))
f) all'art. 588, dopo le parole «istanza di assegnazione
» sono aggiunte le seguenti: «, per sè o a favore di un terzo,»;
g) dopo l'art. 590, è inserito il seguente:
Art. 590-bis. - (Assegnazione a favore di un terzo). -
«Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare
in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento
di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del
quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo
di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del
creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione
dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente
a carico del creditore.»;
h) all'art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al
limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: ((«e, dopo il quarto
tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»));
i) all'art. 596, primo comma:
1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di
distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle
somme da ripartire. ».
((i-bis) all'art. 596, dopo il secondo comma è aggiunto,
in fine, il seguente:
«Il giudice dell'esecuzione può disporre la
distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori
aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di
creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art.
512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima
richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma,
secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme
che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso
applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento
principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La
fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su
autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme
ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito
del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a
norma del primo periodo del presente comma»;))
l) all'art. 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su
fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m) all'art. 648, primo comma, la parola «concede» è
sostituita dalle seguenti: «deve concedere».
((1-bis. All'art. 2929-bis del codice civile, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto,
è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai
creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è
stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art.
2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.
Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono
ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai
creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e
ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di
procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al
primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore
o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può
esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente
causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del
pignoramento».))
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:
«9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art.
591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica
dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle
attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale,
il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo
periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato
deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente
al deposito del rapporto di cui al periodo precedente»;))
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il
rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per
i procedimenti di esecuzione forzata».
((2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio
dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di
sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura
civile».))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si
applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
((3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale
delle vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere
dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1),
si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine
di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
((4-bis. La richiesta di visita di cui all'art. 560,
quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal
comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata
esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al comma 3-bis.
5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si
applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice
dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
comma 3-bis.))
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si
applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di
vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5
Accesso degli organi delle procedure concorsuali
alle informazioni contenute nelle banche dati
1. All'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e
il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche
per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha
ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e
di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del
procedimento.».
((Art. 5 bis
Elenco
dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
dei
beni pignorati
1. L'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e
591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di
prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del
Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi
di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione,
sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli
obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di
presentazione delle domande.
È istituita presso ciascuna corte di appello una
commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo
comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento
della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata
triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità
o retribuzione a carico dello Stato, nè alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco,
all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di
iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee
guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale
notarile.
La commissione esercita le funzioni di cui al terzo
comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all'art. 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più
procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere
conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di
conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della
scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto
compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere
reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa di € 41.600 per l'anno 2016 e di € 72.800 per
l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di
formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonchè le modalità di pagamento delle
stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da
garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al
funzionamento dei corsi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo
all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art.
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere
delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art.
179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
Art. 6
Modifiche alla legge fallimentare
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il
seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi
componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima
della elezione del suo presidente.»;
b) all'art. 95, terzo comma, è aggiunto in fine il
seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del
passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via
telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe
a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;
c) all'art. 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine,
il seguente periodo: «È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme
disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui
all'art. 110 primo comma.»;
((c-bis) all'art. 110:
1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il
curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per
ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme
ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei
soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di
procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme
che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98,
oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue
più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento
e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle
somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il
credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a
norma dell'art. 98»;
2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia
presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo
del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del
provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli
interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma»;))
d) all'art. 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto
il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del
passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei
creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione
della procedura da soggetti terzi»;
e) all'art. 175 comma secondo, è inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in
via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali
proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso
dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.».
Art. 7
Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale
della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro
degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco
di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di
seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono
interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del
trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad € 600.000
pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una
relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato
crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonchè compiere le
ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e
degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di
determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis
dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto
della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
Capo II
Misure in favore degli investitori in banche
in liquidazione
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che
ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma
855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per
il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in
liquidazione che li ha emessi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca
delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa
di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la (( Nuova Banca
dell'Etruria e del Lazio S.p.a. )), la Nuova Cassa di risparmio di
Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n.
183;
d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'art.
1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attività di
investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di
cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24
febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono
stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti
dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un
rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli
di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A.
Art. 9
Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta
1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti
finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno
2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di
una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di
valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito ((complessivo))
dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
nell'anno ((2014)) inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1,
lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015,
esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del
modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonchè delle relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della
risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese
direttamente connessi all'operazione di acquisto.
3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per
cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti
alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di
acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro
poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il
rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro
poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma
3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del
tesoro poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per
l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura,
alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato
moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di
acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi
all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario
deve essere presentata, a pena di decadenza, ((entro sei mesi))
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla
procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 7. Identico.
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio,
anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore
ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con
indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del
corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione
di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari
subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) (( (soppressa) ));
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio
mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa
dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
((8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in
copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore,
entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.))
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione
e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse
del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via
alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da
857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura
arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1
a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in
relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non
preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale
in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Art. 10
Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme
1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 è sostituito dal seguente: «856. Il Fondo
di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse
alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi
istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Capo III
Altre disposizioni finanziarie
Art. 11
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'art. 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente
integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con
riferimento all'ammontare di attività per imposte anticipate pari alla
differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione
delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. ((L'opzione
è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il
versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.))
2. Il canone è determinato annualmente applicando
l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività
per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attività per imposte anticipate di
cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività
per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato art. 2
del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine
dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007;
b) le attività per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a
57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di
cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai
successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso
al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le
attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al
comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione
della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES ((versata
in proprio o in qualità di consolidanti)), le addizionali all'IRES,
l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti
partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
l'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato
dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al
comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone è effettuato per ciascun
esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al ((31 dicembre 2016. Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in
ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'art. 17, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435)). In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma
1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo
unico delle imposte sul redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31
dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante
da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai
fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate
di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci
delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte
anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o
scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si
tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o
scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art.
2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano
esercitato l'opzione entro i termini ((di cui al comma 7)) e che
incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano
beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al
medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data
in cui ha effetto la fusione o la scissione.
10. Se non è effettuata l'opzione di cui al comma 1, i
commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si
applicano all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di
partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita
alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate
di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della
riscossione del canone di cui al comma 1, nonchè per il relativo contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per
l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro
per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di
euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni
di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni
di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni
di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono
destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al
Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128
milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021,
in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno
2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Fondo di solidarietà per la riconversione e
riqualificazione
professionale del personale del credito
1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la
modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'art.
26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere
riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle
disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del
regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
((Art. 12 bis
Modifiche
alla disciplina della cessione dei crediti di impresa
1. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 21
febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma
societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio
gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti:
«o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge
l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti
del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di
crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza,
ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia».))
Capo IV
Copertura finanziaria
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3,
comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7
milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.