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*Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21020, sez. V

Imposta di registro - Applicabilità art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in caso di dichiarazione di nullità o annullamento di un contratto o atto unilaterale tra vivi o mortis causa - Ratio - Fattispecie in tema di nullità o annullamento di un testamento.

In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, sia di un atto unilaterale ( inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto a beneficio degli eredi legittimi, dopo la caducazione del testamento invalido).