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*Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V

Agevolazioni "prima casa" - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della dichiarazione nell'atto di acquisto.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, l'agevolazione cd. "prima casa" è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), perché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e l'amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (cfr. Cass. 20583/2021: nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune; n. 6212/2020; n. 6501/2018; n. 13850/2017; n. 2777/2016). Occorre, pertanto, accertare se il contribuente, nell'atto di acquisto, abbia invocato solo il criterio della residenza o anche quello della sede di lavoro, perché la spettanza del beneficio deve essere valutata solo in base al criterio dichiarato. Nel caso di specie, è incontestato che il contribuente - all'atto di compravendita dell'immobile - abbia assunto l'obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di V, non essendo ancora ivi residente, sicché, con questa dichiarazione, si è vincolato a realizzare tale presupposto. Pertanto, a fronte della mancata acquisizione della residenza nel suddetto Comune, non assume rilievo la circostanza che, nel momento dell'acquisto, il contribuente potesse valersi anche del requisito alternativo della sede lavorativa, dovendo tale circostanza essere dichiarata all'atto di stipula della compravendita, così da consentire all'amministrazione di effettuare i prescritti controlli.