Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25393, sez. III civile

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento.

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.