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Categoria: PRESCRIZIONE

Cassazione, ordinanza, 4 agosto 2025, n. 22494, sez. III civile

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi del danno - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza - Dall’emissione del provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione - Ragioni.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.