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Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32347, sez. V

Art. 20 TUR - Agevolazioni ex artt. 15 e 17 d.p.r. n. 601/21973- Contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, regolato su conto corrente.

In tema di imposta di registro il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 20, deve essere interpretato nel senso che, laddove il collegamento negoziale integri – piuttosto che la rilevanza ab estrinseco di disposizioni negoziali riconducibili, in quanto tali, ad autonomi atti presentati per la registrazione e, quindi, a diverse tipizzazioni di tariffa – il complessivo assetto dell'unico atto (del gestum, per l'appunto) sottoposto a registrazione, i conseguenti effetti giuridici dell'atto non possono che essere ricercati, ed individuati, nel concorso delle disposizioni negoziali che lo connotano in quanto (tutte) collegate nella loro definizione. Come, poi, la Corte ha in più occasioni rilevato, ai fini dell'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, rileva l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto, così che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l'azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi, priva dall'origine il credito della sua natura temporale (medio - lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito (Cass., 18 aprile 2018, n. 9506, in motivazione; Cass., 28 marzo 2018, n. 7649; Cass., 24 maggio 2013, n. 12928; Cass., 9 dicembre 2008, n. 28879). Laddove la ratio agevolativa in discorso non è intaccata dalla pattuizione di una clausola risolutiva o di recesso a favore dell'Istituto erogante, - ricollegata alla sussistenza di gravi inadempimenti e, comunque, di una giusta causa impeditiva del normale svolgimento del rapporto secondo la natura e gli scopi suoi propri, – clausola, questa, che non determina "quella "degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse della banca" che... la giurisprudenza pone a fondamento della decadenza dalla agevolazione in fattispecie di recesso ad nutum della banca stessa (Cass., 18 aprile 2018, n. 9506, cit.).