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Cassazione, ordinanza 2 settembre 2025, n. 24377, sez. V

Imposta di registro- Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima- Sentenza che ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti - Determinazione base imponibile.

Con riferimento alla natura della decisione che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, il Collegio intende ribadire il principio di legittimità secondo il quale si tratta di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Sez. 5, n. 21697/2021, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025). In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre avere riguardo all'importo complessivamente accertato nell'atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria; l'oggetto del giudizio di opposizione è, in tal caso, la congruità e conformità ai criteri di legge dell'indennità complessivamente dovuta. Ove, viceversa, il provvedimento giudiziale abbia una natura di sentenza condanna, poiché emesso a seguito della proposizione di domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata, la base imponibile deve essere determinata al netto di quanto già versato a titolo di indennità provvisoria.