Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 30921, sez. V

Iva- Agevolazioni “prima casa” – Immobile costruito su terreno facente parte di complesso immobiliare adibito a struttura ricettiva- turistica.

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 8032/2013), l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal n. 21, Parte Seconda, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite. Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie (cfr. Cass. n. 24462/2024).