Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 5 settembre 2025, n. 24610, sez. V

Reddito da plusvalenza – Art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 147 del 2015 – Accertamento.

Come ha condivisibilmente affermato, anche recentemente, questa Corte, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. n. 12131 del 2019; n. 31372 del 2024); poiché la norma ha efficacia retroattiva, il valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente trasposto in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non potendosi ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento e dovendo l'Ufficio provvedere ad individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente al quale spetterà, solo a quel punto, fornire la prova contraria per contraddire le risultanze probatorie offerte dall'Ufficio.