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Cassazione, ordinanza 9 agosto 2023, n. 24263, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie.


La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).