Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 11 luglio 2025, n. 19110, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - Recesso dal contratto - Carattere costitutivo - Effetti - Obbligo di corresponsione di interessi sulla caparra da restituire - Debito di valuta - Conseguenze.

L’esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l’obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.