Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465, sez. II civile

Permuta – circostanze sopravvenute.

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. L’invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali.