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Cassazione, sentenza, 4 agosto 2025, n. 22522, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Convenzione di separazione personale omologata - Obbligo di contribuzione alle spese di mantenimento dei figli - Omesso adempimento - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Condizioni - Fattispecie.

La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall’altro genitore, previo accordo con quest’ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro, e, nel secondo caso, documentato l’entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l’esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell’allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).