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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 4 agosto 2025, n. 22573, sez. II civile

NOTARIATO – DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI – PROCESSO DISCIPLINARE Fase amministrativa - Termini - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Prescrizione di inizio senza indugio del procedimento (art. 153 l. n. 89 del 1919) - Adeguatezza del tempo di promovimento - Obbligo di accertamento del giudice - Necessità - Incidenza sulla validità della misura disciplinare - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di espressa qualificazione di perentorietà, cosicché deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere "senza indugio", preveda la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva; ne deriva che l'espressione "senza indugio" richiede al giudice di accertare se il tempo impiegato all'uopo sia adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini può produrre pregiudizi indiretti sulla vita e sull'attività del notaio, oltre a rendere più difficile approntare un'adeguata difesa, ma non incide sulla validità della misura, in quanto il potere disciplinare si consuma solo col decorso del termine di prescrizione dell'illecito.