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Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n. 9063, sez. II civile

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Forma e valore - Contratto definitivo - Natura - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Fondamento - Disciplina del rapporto difforme da quella prevista nel preliminare - Presunzione di conformità alla volontà dei contraenti - Configurabilità - Limiti - Sopravvivenza delle pattuizioni contenute nel preliminare - Condizioni - Stipula di distinto accordo contestuale al definitivo - Necessità - Onere della relativa prova - Spettanza.

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Contratto definitivo - Natura - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Fondamento - Disciplina del rapporto difforme da quella prevista nel preliminare - Presunzione di conformità alla volontà dei contraenti - Configurabilità - Limiti - Sopravvivenza delle pattuizioni contenute nel preliminare - Condizioni - Stipula di distinto accordo contestuale al definitivo - Necessità - Onere della relativa prova - Spettanza.

Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1230, 1351, 1372, 2697 e 2932

Massime precedenti Conformi: N. 2824 del 2003, N. 233 del 2007, N. 15585 del 2007

Massime precedenti Difformi: N. 8486 del 1987