Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.
(16G00188)
(GU n.210 del 8-9-2016)
Vigente al: 23-9-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge
n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la
costituzione di societa' da parte di amministrazioni pubbliche,
nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni
da parte di tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate
avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente
decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le
norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali
di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti
governativi o ministeriali, che disciplinano societa' a
partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per
l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di
interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica
missione di pubblico interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e
a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se
espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti
pubblici economici e le autorita' portuali;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del
codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali,
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione
esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni
su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti comportanti la
qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa'
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o
altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di produzione e
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato
senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni
differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica,
continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze,
assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita'
dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di
interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di
interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato;
l) «societa'»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del
codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu'
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi
della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a controllo
pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da
amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione
esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il
controllo analogo congiunto;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione pubblica che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le societa'
partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Art. 3
Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente
a societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per
azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma
cooperativa.
2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico
l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina
dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per azioni
a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere
affidata al collegio sindacale.
Art. 4
Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per
lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di
un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato
con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli
enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni
pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire
partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o
piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate
nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di
organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui
al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire
nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il
divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza
dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti
partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi
per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita'
turistico-sportiva eserciti in aree montane.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le
societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari
previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di
ricerca.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di
vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento
alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la
quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata
l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica.
Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti.
Art. 5
Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di
capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il
perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita' di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonche'
di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta
con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita'
dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei
trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione
della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o
indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri
di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle
amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di controllo di
legittimita' sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti
locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione,
e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli
enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo
sugli enti medesimi.
Art. 6
Principi fondamentali sull'organizzazione
e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico
1. Le societa' a controllo pubblico, che svolgano attivita'
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con
altre attivita' svolte in regime di economia di mercato, in deroga
all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi
di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali
o esclusivi e per ciascuna attivita'.
2. Le societa' a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne
informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a
norma di legge e di statuto, le societa' a controllo pubblico
valutano l'opportunita' di integrare, in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche'
dell'attivita' svolta, gli strumenti di governo societario con i
seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformita'
dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme
di tutela della proprieta' industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e
trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni
sulla regolarita' e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta
collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e
collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi
coinvolti nell'attivita' della societa';
d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita'
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono
indicati nella relazione sul governo societario che le societa'
controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le societa' a controllo pubblico non integrino gli
strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno
conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
Art. 7
Costituzione di societa' a partecipazione pubblica
1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione
pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in caso di partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di
partecipazioni regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni
comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli
altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto
all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresi' l'indicazione degli
elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli
articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le
societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata.
4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto
costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con
procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una societa' a partecipazione pubblica sia
costituita senza l'atto deliberativo di una o piu' amministrazioni
pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di
una o piu' amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le
partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo
24, comma 5. Se la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo
riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un
cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione.
Art. 8
Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino
l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni
in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le modalita' di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente
ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il
contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di
partecipazioni in societa' quotate, unicamente nei casi in cui
l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.
Art. 9
Gestione delle partecipazioni pubbliche
1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle
relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono
esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare
delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono
esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati
dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti
parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il
contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non
determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della
societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio
del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme
generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai sensi
dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio pubblico
di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti di organi
interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla data di
ricevimento, da parte della societa', della comunicazione dell'atto
di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita' dell'atto
deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di
invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della
societa'.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Art. 10
Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la
costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle
amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto
dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In
casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo
competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della
convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento
alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere
effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente
previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad
oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione
delle partecipazioni dello Stato.
Art. 11
Organi amministrativi e di controllo
delle societa' a controllo pubblico
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i
componenti degli organi amministrativi e di controllo di societa' a
controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e'
costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai
quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,
l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che la
societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi
alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e
6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice
civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di
sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo
2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel
caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero
complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo non puo' essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare
sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in
corso d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da
eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in deroga
all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a
due o piu' soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' a
controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi
e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale
gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri
oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori,
ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di
euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto
conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche
amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse
societa' verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al
presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di
determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata
ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili
alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo'
essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in
vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo pubblico non
possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche
controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della societa'
controllante, in virtu' del principio di onnicomprensivita' della
retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma
non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi
degli amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico prevedono
altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di
deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che
la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto
di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli
organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle
norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle
societa' a controllo pubblico indennita' o trattamenti di fine
mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o
dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi
di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche detengono il
controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della societa'
controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe
gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda
all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata
particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori
della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita'
di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo
pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della societa' con cui e' instaurato il rapporto di
lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con
sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di
previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi previsti
dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere
riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato
per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque
proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita'
dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle societa' in
house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a controllo
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una
partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale
propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a
quelle di cui ai commi 6 e 10.
Art. 12
Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti
degli organi delle societa' partecipate
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno
erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa'
in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di
partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in
materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno
conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,
che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o
colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
Art. 13
Controllo giudiziario sull'amministrazione
di societa' a controllo pubblico
1. Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi
di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile,
ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente
dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e' legittimata
a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle societa' a controllo
pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata.
Art. 14
Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica
1. Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove
ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del
rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o piu' indicatori di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata
adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e
2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche
se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un
trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di
garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale
intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione
aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne'
rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, con
esclusione delle societa' quotate e degli istituti di credito, che
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso
consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo
periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate
siano contemplate in un piano di risanamento, approvato
dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e comunicato
alla Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che
contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre
anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di
una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove
societa', ne' acquisire o mantenere partecipazioni in societa',
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata
fallita.
Art. 15
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa'
a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e'
individuata la struttura competente per il controllo e il
monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello
organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse
previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e
indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori
pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei
confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione
contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa
trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico,
accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a
partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della
banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4,
del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le
societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al
comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse
trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui
all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i
poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le
societa' a partecipazione pubblica.
Art. 16
Societa' in house
1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse
il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al
comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del
codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere
acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti
parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni,
in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia
effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore
rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale
della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3
costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e'
manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con
soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero
rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti
pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso
le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata
devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia
di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento
del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle
procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti
dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma
5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto
sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della
cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti
del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto
di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 17
Societa' a partecipazione mista pubblico-privata
1. Nelle societa' costituite per le finalita' di cui all'articolo
4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto
privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la selezione
del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha
a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della
partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento
del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo
dell'attivita' della societa' mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione
previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla
prestazione per cui la societa' e' stata costituita. All'avviso
pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali
accordi parasociali, nonche' degli elementi essenziali del contratto
di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne
costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare
l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione
generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei
concorrenti, nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in
modo da individuare un vantaggio economico complessivo per
l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di
aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi
ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla societa',
aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non puo'
essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo
statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo
interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e
ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468,
terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo
comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la
competenza dei soci;
c) gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere
l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con
prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque
anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice
civile, purche' entro i limiti di durata del contratto per la cui
esecuzione la societa' e' stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine
di ottimizzare la realizzazione e la gestione di piu' opere e
servizi, anche non simultaneamente assegnati, la societa' puo'
emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma,
del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere
assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra
societa'.
6. Alle societa' di cui al presente articolo che non siano
organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di
lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di
procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per
cui la societa' e' stata costituita;
c) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.
Art. 18
Quotazione di societa' a controllo pubblico
in mercati regolamentati
1. Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni pubbliche
possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati
regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7,
comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente
ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo
pubblico sulla societa' quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione
alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. E' fatta salva la possibilita' di quotazione in mercati
regolamentati di societa' a partecipazione pubblica singolarmente
individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di
legge.
Art. 19
Gestione del personale
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si
applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori
sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai
contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito
istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai
fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta
ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e
delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle societa' controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo
livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono
pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione
si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o
servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle
unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo
delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 20
Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1,
le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o
similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti
pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le
attivita' consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e
rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano
una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o
l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle
partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione
normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di
alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni
del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione
normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o
l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata
dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a
616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella
d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti
dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo
pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato
il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che
possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di
prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i
contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione.
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.
Art. 21
Norme finanziarie sulle societa' partecipate
dalle amministrazioni locali
1. Nel caso in cui societa' partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un
risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali
partecipanti, che adottano la contabilita' finanziaria, accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche
amministrazioni locali che adottano la contabilita' civilistica
adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle
societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
per risultato si intende la differenza tra valore e costi della
produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo
accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita
di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato
sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati
ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi
precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti
partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione,
per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della
contabilita' finanziaria:
a) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla
quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio
2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014,
del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora
il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel
triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata
dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per
cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per
il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di
affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre
esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un
risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta
giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
Art. 22
Trasparenza
1. Le societa' a controllo pubblico assicurano il massimo livello
di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Art. 23
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 24
Revisione straordinaria delle partecipazioni
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono
oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato
la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle
che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando
i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche'
alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di
mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio
pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della
societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo
2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della
partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in
liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel
caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad
espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica
l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente
articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione
dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico
interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale
gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo
2112 del codice civile.
Art. 25
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche
in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del
personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili
posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa'
ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di
mobilita' in ambito regionale, con modalita' definite dal decreto di
cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non
possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non
attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 1,
agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo
infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia
disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino
alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di
assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto
termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato,
prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e'
accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni
del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti
costituiscono grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa'
a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono
servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti
abbiano prodotto un risultato positivo.
Art. 26
Altre disposizioni transitorie
1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti
alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per
le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per
l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle
societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come
oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto
dello Stato o delle regioni.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le
partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il
presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione
pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in
mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei
conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto
continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione
del procedimento di quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il
presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione
pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti
volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni,
quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati
alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici
mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente
decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque
fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti
volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni,
quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle
societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione
gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti,
le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il
coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti
d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo
1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia
stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11,
comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio
consolidato, si definisce»;
b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per societa'
partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa'
partecipata».
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni
dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione
periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello
Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo
9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei
relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre
amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria
riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
Art. 27
Coordinamento con la legislazione vigente
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni
e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le
aziende speciali e le istituzioni».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle
istituzioni e alle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alle
aziende speciali e alle istituzioni»;
b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e
le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e
le istituzioni»;
c) al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono
servizi pubblici locali» sono soppresse.
Art. 28
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28,
28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
commi 1, 2 e 3;
h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148;
n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
limitatamente al primo e al terzo periodo;
p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del
secondo periodo;
q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e
562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
Societa'
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